Data Stampa: 04/01/2006
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Approvazione di variante al PRG
Dalla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia Venerdì 16 Dicembre 2005 - N. 54 - Parte Prima
DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 3 novembre 2005.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Altavilla Milicia.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 164/D.R.U. del 12 aprile 2002, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Altavilla Milicia;
Visto il decreto n. 228/D.R.U. dell'8 marzo 2004, con il quale è stata approvata una modifica all'art. 4 del regolamento edilizio del piano regolatore generale vigente nel comune di Altavilla Milicia;
Visto il foglio prot. n. 15595 del 22 settembre 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 61421 del 23 settembre 2004, con il quale il comune di Altavilla Milicia ha trasmesso la delibera di C.C. n. 9 del 3 maggio 2004, relativa all'integrazione alla modifica dell'art. 4 del regolamento edilizio;
Vista la delibera consiliare n. 9 del 3 maggio 2004, regolarmente pubblicata all'albo pretorio, con la quale è stata approvata l'integrazione alla modifica giù approvata dell'art. 4 del regolamento edilizio;
Visto il parere n. 9 del 15 settembre 2005, espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con decreto n. 228/D.R.U. dell'8 marzo 2004, questo Assessorato aveva approvato la modifica del su citato art. 4, ma non aveva condiviso la proposta deliberata dal consiglio comunale di inserire ulteriori due figure professionali o imprenditoriali con competenze specifiche, con la motivazione della non chiarezza delle specifiche competenze di queste ultime, oltre alla difficoltà, con l'introduzione di queste ulteriori due figure professionali, di raggiungimento del numero legale, al fine della validità della seduta della commissione medesima.
Considerato che non viene ritenuta necessaria la presenza di un legale, in quanto il comune di Altavilla Milicia fa parte dell'unione dei comuni che ha costituito un ufficio legale del quale la C.E.C. può avvalersi, e che invece è reputata necessaria la presenza di un rappresentante delle imprese edilizie che abbia competenza nel campo dell'impiego dei materiali da costruzione, conoscenza delle tipologie edilizie e non ultimo delle caratteristiche del territorio, per lo svolgersi della commissione edilizia, il comune in oggetto propone la modifica dell'art. 4 del regolamento edilizio così come appresso specificato:
Art.4 - La composizione della commissione edilizia
La commissione edilizia si compone di:
a) membri di diritto:
- sindaco o assessore o consigliere comunale suo delegato (presidente);
- capo servizio del servizio di igiene pubblica o funzionario medico suo delegato, senza diritto a voto;
- responsabile settore urbanistica, senza diritto di voto, che riferisce sui progetti sottoposti ad esame.
b) membri nominati dal sindaco:
- due ingegneri iscritti all'ordine degli ingegneri della provincia di Palermo;
- un architetto iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Palermo;
- un geometra iscritto al collegio dei geometri della provincia di Palermo;
- un dottore agronomo o perito agrario;
- un geologo;
- un imprenditore edile.
Le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un dipendente comunale della VII qualifica funzionale, su incarico del sindaco.
I componenti non possono essere scelti fra i consiglieri comunali, nè fra gli amministratori comunali nè fra gli impiegati comunali qualunque sia il loro rapporto di lavoro.
L'amministrazione, come pure i membri eletti in rappresentanza degli ordini e collegi professionali, sono tenuti a comunicare agli ordini di appartenenza, rispettivamente, le nomine effettuate e l'accettazione stessa.
Non possono contemporaneamente far parte della commissione edilizia gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, i suoceri e il genero, nonchè i coniugi, purchè non si tratti di membri di diritto.
Tutti i componenti elettivi della commissione edilizia sono rieleggibili per un massimo di due volte, superate le quali possono nuovamente essere eletti quando è trascorso un altro ciclo dalla cessazione del precedente incarico.
La commissione edilizia deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque i commissari decadono alla fine e/o cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
Nel caso di istanze di concessioni riguardanti edilizia residenziale pubblica, la commissione edilizia dovrà essere integrata con un perito industriale, nonchè con la presenza delle sole autorità il cui pronunciamento debba avvenire obbligatoriamente nel contesto provvedimentale del rilascio delle concessioni edilizie.
Per quanto sopra considerato, lo scrivente servizio ritiene ammissibile la modifica all'art. 4 del regolamento edilizio comunale, annesso al piano regolatore generale vigente del comune di Altavilla Milicia, approvato con decreto n. 164/D.R.U. del 12 aprile 2002.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 9 del 15 settembre 2005 reso dall'U.O. 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità e con le prescrizioni del parere n. 9 del 15 settembre 2005 reso dall'U.O. 3.1/D.R.U. citato in premessa, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Altavilla Milicia, adottata con delibera consiliare n. 9 del 3 maggio 2004, finalizzata all'integrazione della modifica giù approvata dell'art. 4 del regolamento edilizio, riguardante l'individuazione di competenze specifiche per le figure professionali o imprenditoriali e per l'eliminazione della figura del legale.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 9 del 15 settembre 2005 reso dall'U.O. 3.1/D.R.U;
2) delibera consiliare n. 9 del 3 maggio 2004.
Art. 3
La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 4
Il comune di Altavilla Milicia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 novembre 2005.
LIBASSI