Data Stampa: 24/02/2012 11:20:50
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Amministrative in Sicilia: si vota il 6 e 7 maggio
Si voterà il 6 e 7 maggio in Sicilia per il rinnovo degli organi amministrativi di 148 comuni (tra cui anche Altavilla Milicia), 16 circoscrizioni e 2 Province. L'eventuale ballottaggio è fissato per il 20 e 21 maggio. Lo ha deciso, la giunta regionale riunita a Palazzo d'Orleans sotto la presidenza di Raffaele Lombardo.
E’ stata approvata a fine marzo 2011 dall’Ars la nuova legge elettorale siciliana. Tante le novità introdotte nel testo, già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione: dal cosiddetto voto confermativo, l’obbligo per gli elettori di indicare separatamente la lista e il candidato sindaco prescelti, ai nuovi sistemi elettorali per la scelta dei sindaci e dei rappresentanti dei Consigli comunali. Le nuove norme elettorali entreranno in vigore a partire dal 2012. Ecco una sintesi della nuova legge elettorale.
LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2011 N.6. recante modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali e pubblicata sulla GURS n. 16 dell’ 11.4.2011
ART. 1 Modalità di espressione del voto per l’elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia
La scheda per l’elezione del Sindaco è la stessa per l’elezione del Consiglio Comunale.
Il voto si esprime separatamente per il candidato Sindaco e per una qualsiasi lista per il Consiglio Comunale (anche non collegata al candidato Sindaco che si intende votare).
Il voto espresso per una delle liste di candidati al Consiglio Comunale non si estende al candidato Sindaco collegato e il voto espresso soltanto al candidato Sindaco non si estende alle liste collegate. (abolizione dell’effetto trascinamento).
E’ possibile votare per un candidato Sindaco anche non collegato alla lista per il Consiglio Comunale prescelta.
Analoga procedura si applica per l’espressione del voto per il presidente della Provincia
ART.2 Sistema di elezione dei Consigli Provinciali
Sono precisate le modalità di attribuzione dei seggi con particolare riferimento all’attribuzione del 60% dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Presidente proclamato eletto semprechè nessun altra lista abbia già superato il 50% dei voti validi.
Sono precisati i meccanismi di distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste, nei singoli collegi, secondo l’ordine scaturente dalla cifra elettorale provinciale e dal quoziente elettorale di lista.
ART. 3 Rappresentanza di genere
Nelle liste dei candidati ai Consigli Comunali e Provinciali nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai ¾ dei componenti .
Le giunte Comunali e Provinciali devono garantire la rappresentanza di entrambi i generi.
Composizione della giunta Comunale e Provinciale
La carica di componente della giunta comunale e provinciale è compatibile rispettivamente con quella di consigliere comunale o provinciale.
Le giunte non possono essere composte da un numero di consiglieri-assessori superiore alla metà dei propri componenti.
Non possono far parte delle Giunte Comunali e Provinciali il coniuge, gli ascendenti, i discendenti i parenti e gli affini sino al secondo grado di sindaco, presidente della provincia, assessori e consiglieri comunali.
Numero dei componenti delle giunte
Gli statuti degli enti stabiliscono il numero degli assessori in modo aritmetico, senza superare il 20% dei componenti dell’organo consiliare.
In ogni caso il numero degli assessori comunali non può essere inferiore a 4.
ART. 5 Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza
Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.
Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi.
All’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi.
A condizione che altra lista non collegata al sindaco eletto non abbia ottenuto il 50% + 1 dei voti validi.
In questo caso alla suddetta lista sarà attribuito il 60% dei seggi, mentre il restante 40% verrebbe attribuito alla lista collegata al sindaco eletto.
Qualora più liste non collegate al sindaco eletto ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procederà alla ripartizione dei seggi tra le medesime in parti uguali.
L’eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.
Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.
Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi.
Alla lista collegata al candidato sindaco che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto è attribuito il restante terzo dei seggi.
A condizione che altra lista non collegata al sindaco eletto non abbia ottenuto il 50% + 1 dei voti validi.
In questo caso alla suddetta lista sarà attribuito il 60% dei seggi, mentre il restante 40% verrebbe attribuito alla lista collegata al sindaco eletto.
Qualora più liste non collegate al sindaco eletto ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procederà alla ripartizione dei seggi tra le medesime in parti uguali.
L’eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.
ART. 6 Interpretazione autentica in materia di premio di maggioranza
Ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che non sono ammesse alla assegnazione dei seggi.
![variazione legge regione sicilia per elezioni 2012](images/variazione-legge-regione-sicilia-per-elezioni-2012.jpg)